LA TOTALIZZAZIONE DELLA QUOTA PENSIONE:
La quota della pensione totalizzata è determinata
secondo
i criteri di calcolo dell’opzione al sistema contributivo, a meno che
non si sia maturato il diritto autonomo alla pensione; in questo caso i criteri
di calcolo sono quelli del fondo pensionistico (sistema) di appartenenza.
Per il calcolo della quota alla gestione ex
INPDAP col sistema retributivo occorre precisare le
prerogative riconosciute ad un iscritto alla gestione ex INPDAP che determinano
una modifica anche in merito alle modalità di liquidazione della quota di
pensione alla gestione ex INPDAP in regime di totalizzazione (INPDAP, nota
56/2010).
In questo caso l’autonomo diritto, condizione necessaria per (v.
anzianità maturata entro il 31.12.2011) lo liquidazione della quota di pensione
(di competenza) con il sistema di calcolo retributivo, si intende
conseguito in presenza dei requisiti minimi contributivi prescritti, e quindi
anche in assenza di contestuale raggiungimento, in costanza di attività
lavorativa, del requisito anagrafico di 65 anni prescritto per
una pensione di vecchiaia.
In pratica, nel caso di pensione di vecchiaia in regime di
totalizzazione, l’iscritto ha diritto alla liquidazione della quota di pensione
a carico della gestione ex Lnpdap con il sistema retributivo a condizione che
abbia raggiunto almeno 20 anni di contribuzione (ovvero 15 anni qualora in
possesso di contribuzione al 31/12/1992) mentre l'erogazione del trattamento
pensionistico avverrà solo a seguito di maturazione del prescritto requisito
anagrafico (ad es. per il 2012, 66 anni – per il 2013, 66 anni e 3 mesi ecc.).
Ad esempio un
assicurato è stato iscritto alla gestione ex INPDAP dal 1975 al 1995, poi ha
versato contributi nel FPLD INPS dal 2003 al 2010. Nel 2011 compie 65 anni e
chiede la totalizzazione dei due periodi. Il secondo periodo INPS verrà
calcolato con il metodo di calcolo relativo all’opzione per il sistema
contributivo, il primo periodo con quello retributivo, perché ha raggiunto lì
il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia anche il
requisito anagrafico l’ha compiuta dopo avere cessato il rapporto assicurato
con alla gestione ex INPDAP.
La pensione totalizzata decorre dal primo
giorno del 13° mese successivo al mese di maturazione dei requisiti (art. 12 L.
122/2010), anche dal 1° gennaio 2012 in poi, salvo per il personale
della scuola che consegue i requisiti minimi per il diritto a pensione in
regime di totalizzazione dal 1° gennaio 2012; in questo caso accede al
trattamento pensionistico dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (in
relazione al comparto di appartenenza Scuola o AFAM) successivo a quello di
maturazione dei relativi requisiti.
Tale particolare regime opera solo qualora l’ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad
attività disciplinata dalla normativa del comparto scuola o AFAM; diversamente
la decorrenza del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione è
fissata decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (INPS
Gestione ex INPDAP, circ. 37/2012).