ABOLIZIONE della POSIZIONE ASSICURATIVA INPS:
con l’abrogazione della L. 322/1958 che, attraverso il
trasferimento gratuito dei contributi all’INPS, consentiva comunque agli
iscritti alla gestione ex INPDAP di ricevere una prestazione dall’assicurazione
generale obbligatoria gestita dall’lNPS (art. 12 L. 122/2010), si è determinata
la possibilità di attribuire il diritto a pensione di anzianità
o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi
minimi prescritti, indipendentemente se l’interessato, al raggiungimento del
requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia ancora in attività di
servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro (INPDAP, circ. 18/2010).
Pertanto il diritto ad una pensione deve essere garantito dalla
sussistenza di una contribuzione previdenziale nell’ammontare
minimo prescritto dalla legge, fermo restando che l’erogazione di tale
trattamento, sia esso di vecchiaia che di anzianità, può avvenire solo
al compimento del prescritto requisito anagrafico, ancorché
non raggiunto in costanza di attività lavorativa.
Tale pensione verrà così calcolata:
° per la liquidazione della quota A) (anzianità
fino al 31.12.1992) viene presa in considerazione la
retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio così come
certificata nella posizione assicurativa dell’iscritto con riferimento ai soli
emolumenti valutabili in relazione alla cassa d’iscrizione dell’interessato.Tale
retribuzione deve essere rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione
utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale Inps, in relazione ai
rispettivi anni di decorrenza;
° per la quota B) (anzianità dal 1.1.1993 al
31.12.1995) viene presa a base la media delle retribuzioni annue percepite
nel periodo di riferimento fino alla data di decorrenza della pensione,
rivalutate.
1) per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa
Stato, CTPS (per i quali la costituzione
della posizione assicurativa operava d’ufficio), per le cessazioni avvenute entro
la data del 30 luglio 2010, viene effettuata la costituzione della
posizione assicurativa presso l’INPS;
2) per gli altri dipendenti pubblici, iscritti alle Casse
CPDEL, CPS, CPI e CPUG (per i quali la costituzione della posizione
assicurativa operava soltanto su domanda), l’abrogazione del beneficio riguarda
tutti coloro che sono cessati dal servizio e non abbiano presentato domanda
entro il 30 luglio 2010.